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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
LEGGE REGIONALE 30.12.1985 N. 32 – FONDO
PER L’EDILIZIA ABITATIVA
AVVISO PUBBLICO
PERMANENTE
La Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici -
concede contributi per la costruzione,
l’acquisto e il recupero della prima casa di abitazione
1. Finalità
dell’intervento regionale. L’intervento della Regione è
destinato a promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa
di civile abitazione, attraverso i seguenti interventi: a)
costruzione in proprio; b) recupero in proprio; c) acquisto; d)
acquisto con recupero.
2.
Caratteristiche del finanziamento. Banche convenzionate. Il
finanziamento consiste nella concessione di un mutuo da parte di
uno degli Istituti di credito di seguito indicati: Banco di
Sardegna - Sassari; Banca di Sassari - Sassari; Banca Intesa
-Cagliari; Banca C.I.S. - Cagliari; Banca Unipol – Cagliari.
L’importo di mutuo ammissibile ad agevolazione non può eccedere
l’80% della spesa massima ammissibile. Tale limite può essere
elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte
dal mutuatario secondo le disposizioni impartite dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del decreto
legislativo n. 385 dell’1.9.1993. L’importo di mutuo agevolato
deve essere altresì contenuto entro il tetto massimo di €
72.640. Il mutuo ha durata quindicennale o decennale e viene
ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali
posticipate costanti (mutui a tasso fisso) o variabili (mutui a
tasso variabile).
3. Misure e
caratteristiche dell’agevolazione regionale. L’agevolazione
regionale non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche
destinate all’acquisto, alla costruzione o al recupero della
casa. Il contributo regionale per il recupero secondario è
invece cumulabile con il contributo per il recupero primario di
cui all’art. 14 della L.R. 13.10.1998, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni. Esso consiste: a) nella riduzione del
tasso bancario di interesse nella misura del 50% e per 20 o 14
semestralità (rispettivamente per mutui quindicennali o
decennali), per i percettori di reddito annuo fino a € 21.536.
b) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura
del 30% e per 20 o 14 semestralità (rispettivamente per mutui
quindicennali e decennali) per i percettori di reddito annuo
superiore a € 21.536. c) nella riduzione del tasso bancario
d’interesse nella misura del 50% e per 20 o 14 semestralità
(rispettivamente per mutui quindicennali o decennali), per
interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni
situate in zone classificate "A" dallo strumento urbanistico
comunale. Negli interventi di acquisto con recupero, la quota di
mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite del 50
per cento di quella destinata al recupero. Per gli interventi di
costruzione in proprio e di recupero in proprio l’agevolazione
regionale può insistere anche sugli interessi che maturano prima
che il mutuo entri nella fase di ammortamento, per il periodo
massimo di due anni. Per gli interventi di acquisto la stessa
agevolazione è limitata al periodo intercorrente tra
l’erogazione a saldo del mutuo e l’inizio dell’ammortamento. La
Regione riconosce altresì il contributo per il periodo
intercorrente tra la data di accollo di mutuo preesistente, o
dell'atto unilaterale d'obbligo se non contestuale, e la
chiusura del semestre. Nei mutui diretti a tasso fisso, la
percentuale di riduzione è calcolata sul tasso di riferimento
vigente alla data dell’atto di erogazione a saldo. Nei mutui
diretti a tasso variabile la suddetta percentuale è invece
calcolata in via definitiva sul minore dei due tassi tra quello
di riferimento e quello d’ingresso vigenti alla data
dell’erogazione a saldo. Nei casi di accollo di mutuo a tasso
fisso, la percentuale di riduzione è calcolata sul minore dei
due tassi tra quello al quale è stato a suo tempo regolato il
mutuo e quello di riferimento vigente alla data dell' accollo.
Nei casi di accollo di mutuo a tasso variabile, invece, la
percentuale suddetta è calcolata in via definitiva sulla base
del minor dei due tassi tra quello applicato al mutuo al momento
dell'accollo e quello di riferimento vigente alla stessa data.
Il tasso a carico del mutuatario risulterà determinato per
differenza tra il tasso bancario che assiste il mutuo e la
percentuale di riduzione praticata dalla Regione. Il piano di
ammortamento-tipo del mutuo risultante a carico del mutuatario
per effetto del concorso regionale sugli interessi, per il
periodo di contribuzione regionale, è disponibile presso gli
Uffici regionali e gli Istituti di credito. Negli interventi di
acquisto, il contributo in conto interessi può essere
corrisposto, in forma attualizzata, a titolo di contributo a
fondo perduto. In tal caso il contributo si intende riferito a
dieci o sette annualità a seconda che il mutuo corrispondente
abbia durata rispettivamente quindicennale o decennale.
4. Ripartizione
dei finanziamenti. I finanziamenti sono concessi
indistintamente ai cittadini che ne facciano domanda senza
limitazioni territoriali. La Giunta Regionale, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 30.12.1985, n.32, può ripartire su
scala territoriale, per categorie di intervento e di operatori,
i finanziamenti disponibili. La Giunta Regionale in caso di
ridotte disponibilità finanziarie può riservare una percentuale
dei finanziamenti disponibili non superiore al 15% a particolari
categorie di beneficiari quali gli anziani, le giovani coppie,
gli sfrattati e gli emigrati. Il 5% dei finanziamenti è
destinato agli interventi di acquisto di immobili di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 9, della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
5. Requisiti
soggettivi dei richiedenti. I richiedenti il mutuo agevolato
devono possedere i seguenti requisiti: a) reddito familiare
annuo non superiore a € 35.894. Per reddito familiare si intende
la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti
il nucleo familiare, quali risultanti nella documentazione
fiscale più recente presentata, o posseduta, prima dell’inoltro
della domanda alla Regione. Il reddito familiare così ottenuto è
diminuito di € 517 per ciascun figlio risultante a carico ai
fini fiscali. Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro
dipendente questo, dopo la detrazione per i figli a carico, va
calcolato al 60 per cento. Al reddito così ottenuto debbono
essere quindi aggiunti gli eventuali altri (da lavoro autonomo,
di impresa, ecc.). Per gli emigrati all’estero si prescinde dal
requisito. Si prescinde altresì dal requisito per gli interventi
di recupero e acquisto con recupero ubicati nelle zone "A" del
Comuni ricompresi nel "Repertorio regionale dei centri storici"
di cui all’art. 5 della L.R. 13.10.1998, n. 29; b) cittadinanza
europea o di stato extracomunitario purché in regola con le
disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui
all’art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modifiche e integrazioni; c) aver dimorato in
Sardegna, con residenza anagrafica, continuativamente da oltre
un quinquennio. Ai fini del calcolo del quinquennio, concorrono
i periodi di residenza all’estero o in altre Regioni d’Italia in
qualità di emigrati. d) residenza o attività lavorativa in un
comune della provincia in cui ha luogo l’intervento. Il
requisito non è richiesto per i lavoratori emigrati che
intendono ristabilire la propria residenza in Sardegna; e) non
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna. E’
considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile,
determinata ai sensi dell’art.13 della legge 27 luglio 1978,
n.392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare
composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4
persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a
95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato
l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il
nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un
vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. La
titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di
superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato;
f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma
concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di
abitazioni. Negli interventi di recupero secondario, il
requisito si considera sussistente anche se l’interessato ha
fruito per lo stesso alloggio di contributo per il recupero
primario ai sensi dell’art. 14 della L.R. 13.10.1998, n. 29 e
successive modifiche. Per i fini di cui alle precedenti lettere
c) e d), si considerano emigrati (art. 2 L.R. n. 7/1991) coloro
che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del
territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana,
nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in
Sardegna, purchè abbiano almeno un genitore sardo e conservino
la nazionalità italiana. I requisiti di cui al precedente comma
1, lett. a), e) ed f) sono riferiti all’intero nucleo familiare
e debbono essere posseduti alla data dell’inoltro della domanda
alla Regione. I rimanenti requisiti possono essere posseduti
anche dal solo intestatario della domanda. Il nucleo familiare è
costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato,
dai figli a carico agli effetti fiscali, nonché dal parente o
affine entro il terzo grado non a carico, se contitolare di
diritti reali sull’alloggio oggetto del beneficio. Fanno parte
altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio da
oltre due anni nonchè, se conviventi per lo stesso periodo ed a
carico agli effetti fiscali, gli altri parenti ed affini entro
il terzo grado.
6. Domanda di
mutuo – Soggetti e modalità Le domande di mutuo possono
essere presentate esclusivamente da persone fisiche le quali: -
dispongano a titolo esclusivo della proprietà dell’area (se si
tratta di interventi di costruzione) o dell’alloggio (negli
interventi di recupero); - grazie all’intervento autorizzato,
acquisiscano la proprietà dell’alloggio. Può presentare domanda
solamente uno dei coniugi, o il convivente more uxorio.
Può altresì presentare domanda altro componente il nucleo
familiare che sia maggiorenne e non a carico di altri ai fini
fiscali. Sono considerati beneficiari diretti delle agevolazioni
i soggetti i quali, negli interventi di nuova costruzione o
recupero, siano rispettivamente proprietari dell’area o
dell’immobile e, negli interventi di acquisto, diventino
proprietari dell’alloggio oggetto dell’intervento ammesso ad
agevolazione. I nubendi che debbano contrarre matrimonio entro
sei mesi dalla realizzazione dell’intervento possono presentare
domanda come nucleo familiare già costituito. Non può presentare
domanda il figlio a carico dei genitori agli effetti fiscali,
ancorché con essi non convivente. La domanda di mutuo deve
essere redatta su modello conforme a quello allegato al presente
Avviso Pubblico ed inviata: - all’Istituto di credito mutuante,
unitamente alla documentazione indicata al punto 6.B. -
all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia
Residenziale, Via S. Simone, 60 - Cagliari - solamente dopo che
l’Istituto mutuante avrà rilasciato l’attestazione di positiva
istruttoria preliminare. Tale attestazione deve quindi essere
allegata alla domanda diretta alla Regione, unitamente alla
rimanente documentazione indicata al punto 6.A.. I modelli di
domanda sono a disposizione dei richiedenti: - presso
l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia
Residenziale - Via S. Simone, 60 - Cagliari; - presso gli
Istituti di Credito indicati nel precedente punto 2; - presso
gli Uffici del Genio Civile di Sassari, Nuoro, Oristano; -
presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all’estero, -
sul seguente sito Internet:
http://www.regione.sardegna.it/lavpubb/bandindx.htm
La domanda diretta alla Regione
deve essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata
postale semplice ed in bollo. Le domande presentate su modello
non conforme a quello allegato al presente Avviso pubblico non
sono valide. Le domande di mutuo prive dell’attestato bancario
di definitiva istruttoria (cfr. punto 7) sono irricevibili. Il
richiedente che non abbia utilizzato il nulla-osta ottenuto in
esito a precedente domanda di mutuo non può presentare eventuale
nuova domanda prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data
della precedente. 6.A - Documentazione da allegare alla domanda
diretta alla Regione. a) attestazione bancaria di definita
istruttoria preliminare; b) certificato di stato di famiglia o
dichiarazione sostitutiva contestuale; c) certificato di stato
civile o dichiarazione sostitutiva contestuale; d) certificato
di cittadinanza italiana o di Stato estero membro della U.E., o
dichiarazione sostitutiva contestuale; e) dichiarazione
sostitutiva contestuale alla domanda attestante: 1.
l’impossidenza di altro alloggio adeguato nel territorio della
Sardegna ovvero la titolarità del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio o quota di alloggio
inadeguato nello stesso territorio; 2. la situazione reddituale
più recente propria e del proprio nucleo familiare; 3. l’assenza
di precedenti agevolazioni in materia di edilizia residenziale;
4. la residenza anagrafica in Sardegna da almeno 5 anni. f) per
il figlio o altro convivente non a carico: dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, contestuale alla domanda,
attestante la condizione di soggetto non a carico di altri ai
fini fiscali; g) per il convivente more uxorio:
certificato storico di stato di famiglia, o dichiarazione
sostitutiva; h) per i nubendi: certificazione comunale
attestante l’avvenuta pubblicazione di matrimonio ai sensi
dell’art. 93 del codice civile, o dichiarazione sostitutiva
contestuale; inoltre, per il nubendo cointestatario:
autocertificazione attestante lo stato di famiglia anagrafico;
i) per i cittadini extracomunitari: certificato della competente
Autorità italiana attestante la regolarità della dimora in
Italia ai sensi della vigente legislazione; j) per interventi
effettuati in provincia diversa da quella di residenza:
dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva
di atto notorio; per i lavoratori autonomi, certificato
rilasciato dalla Camera di Commercio o dall’Ufficio I.V.A., o
autocertificazioni; k) per gli emigrati: autocertificazione
attestante che l’emigrato è nato in Sardegna, risiede fuori del
territorio regionale e conserva la cittadinanza italiana. Per i
coniugi, discendenti e figli di cittadini di origine sarda:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il
richiedente è cittadino italiano e che è coniuge, discendente o
figlio di cittadino di origine sarda. 6.B - Documentazione da
inoltrare all’Istituto di credito, unitamente alla domanda, ai
fini dell’istruttoria del mutuo.
Acquisto. a)
planimetria dell’alloggio (possibilmente quella catastale); b)
certificato catastale (possibilmente storico), con
specificazione della categoria di classamento (se attribuita);
c) fotocopia dell’originaria licenza o concessione edificatoria
e del certificato di abitabilità (se prescritti all’epoca della
costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2
settembre 1967; d) eventuale compromesso di vendita - ovvero
anche promessa unilaterale del venditore - con l’indicazione del
prezzo richiesto;
Costruzione.
a) intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione
delle competenti autorità; b) planimetria generale del
fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel
progetto), con precisi punti di riferimento atti
all’individuazione dell’immobile; c) relazione
tecnico-descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari
della costruzione, con indicazione della spesa presunta per la
realizzazione dell'edificio, distinta nei capitoli (acquisto
area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni
esterne), con indicazione altresì delle disponibilità a fronte
della spesa non coperta da mutuo; d) perizia giurata
sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di
esecuzione dell’opera da finanziare al momento della
presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in
corso di esecuzione).
Recupero. a)
titolo di proprietà dell’immobile e progetto delle opere (di
risanamento o ristrutturazione) da eseguire, munito del visto di
approvazione delle competenti autorità (se prescritto); b)
planimetria generale del fabbricato e della sua area di
pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di
riferimento atti alla individuazione dell’immobile; c) relazione
tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con
indicazione della spesa prevista, oppure computo metrico
estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa,
con l’indicazione delle disponibilità a fronte della parte di
spesa non coperta dal mutuo; d) perizia giurata sottoscritta da
un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione
dell’opera da finanziare al momento della presentazione della
domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione);
e) certificazione comunale attestante che l’alloggio da
recuperare è ubicato nella zona classificata "A" dallo strumento
urbanistico comunale (per l’applicazione della maggiore
agevolazione sugli interessi prevista dal precedente punto 3,
lett.c).
7. Procedure e
vincoli per l’assegnazione ed il mantenimento delle
agevolazioni. L’Istituto di Credito prescelto procede,
tenendo conto esclusivamente dell’ordine di presentazione delle
domande, alla istruttoria delle richieste di mutuo sulla base
della documentazione prevista dal precedente punto 6.B. Conclusa
con esito positivo la predetta istruttoria, l’Istituto rilascia
al richiedente apposito attestato che l’interessato allegherà
alla domanda da inviare alla Regione unitamente alla rimanente
documentazione. L’attestato deve contenere l’indicazione della
superficie utile e di quella non residenziale degli alloggi da
costruire, della stima dei lavori da realizzare (costruzione e
recupero) con l’applicazione dei parametri di costo indicati nel
successivo punto 8 e dell’importo indicato nel compromesso di
vendita, per gli alloggi da acquistare. L’attestato dovrà
indicare, altresì, l’importo del mutuo concedibile.
L’Assessorato dei Lavori Pubblici procede al rilascio del nulla
osta di finanziamento tenuto conto della positiva istruttoria
bancaria e previo accertamento della disponibilità finanziaria e
del possesso, da parte del richiedente e del suo nucleo
familiare, dei requisiti soggettivi previsti dal presente
Avviso. La concessione dell’agevolazione è comunque subordinata
alla disponibilità delle risorse finanziarie. Il nulla osta di
finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula del
contratto di mutuo e, negli interventi di acquisto ed acquisto
con recupero, alla stipula del contratto di acquisto. Il nulla
osta di finanziamento determina l’importo del mutuo ammesso ad
agevolazione, nonchè la fascia di agevolazione attribuita al
richiedente. Ottenuto il nulla osta da parte della Regione,
l’Istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione
del mutuo. Il nulla osta di finanziamento decade qualora: - gli
atti di acquisto e/o di mutuo vengano stipulati da soggetti
diversi da quelli indicati nel nulla osta di finanziamento; -
gli atti di compravendita non vengano stipulati entro il 365°
giorno successivo alla data del nulla osta; - i lavori di
costruzione o di recupero non abbiano inizio entro il 365°
giorno successivo alla data del nulla osta. L'Istituto procede
alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni
stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli
estremi dell'atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché
l'importo di contributo spettante, anche per la quota pertinente
al c.d. preammortamento tecnico. Qualora sia stata richiesta la
corresponsione dell'agevolazione nella forma del contributo a
fondo perduto, ricevuto il nulla-osta regionale, l'Istituto
procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni
stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli
estremi dell'atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché
dell'importo di contributo spettante, anche per la quota
pertinente al c.d. preammortamento tecnico. Entro 60 giorni dal
ricevimento della documentazione, e comunque non oltre la
scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo la Regione
autorizza l’Istituto a prelevare dal conto corrente vincolato il
corrispondente importo e ad erogarlo a favore del mutuatario
avente titolo entro i successivi dieci giorni. L'erogazione
delle agevolazioni è subordinata all'assunzione dell'obbligo, da
parte dei beneficiari, a non cedere, non locare e ad abitare in
maniera stabile e continuativa l’alloggio realizzato, recuperato
o acquistato, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data dell’acquisto dell’alloggio, o dall’erogazione a saldo del
mutuo negli interventi di costruzione e recupero. Il mutuatario
inoltre autorizza l’Istituto di credito al recupero, per conto
della Regione, dell’importo di contributo non più spettantegli
in conseguenza di estinzione del mutuo, di alienazione
dell’alloggio, di decesso, o altra causa di cui l’Istituto venga
a conoscenza. Tali obblighi possono essere assunti
contestualmente all'atto di acquisto o di erogazione del mutuo,
oppure in atto separato. Entro 60 giorni dalla data
dell'acquisto dell'alloggio, o dell'ultimazione dei lavori
qualora si tratti di interventi di costruzione o di recupero,
l'interessato deve produrre alla Regione, a pena di decadenza,
certificato delle vicende domiciliari, o corrispondente
autocertificazione, attestanti l'avvenuto trasferimento della
propria dimora abituale e della residenza anagrafica
nell'alloggio oggetto dell'intervento agevolato. Per il
lavoratore emigrato in altre Regioni d'Italia, il termine per la
presentazione della predetta documentazione è raddoppiato. Il
lavoratore emigrato all’estero è dispensato, nel caso in cui
debba prolungarvi la permanenza, dall’obbligo anzidetto, fermo
restando il divieto di vendita dell’alloggio stesso. Per motivi
gravi e sopravvenuti, la Regione può concedere la deroga al
rispetto di tali obblighi ai sensi dell’art. 1 della L.R.
3.7.2003, n. 7. L'alienazione dell'alloggio comporta in ogni
caso la restituzione, o l'interruzione, delle annualità di
contributo non ancora maturate, ancorché lo stesso sia stato
corrisposto nella forma del contributo a fondo perduto.
8.
Caratteristiche degli interventi. Acquisto. Sono ammissibili
a finanziamento agevolato solamente gli interventi i quali, alla
data di inoltro della domanda di mutuo alla Regione, non sono
ancora pervenuti alla stipula dell’atto pubblico di acquisto.
L’alloggio non deve avere caratteristiche di lusso, né essere
accatastato nelle categorie A1, A8 e A9. Il finanziamento
agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari
all’80% dell’importo indicato nel contratto di compravendita.
L’Istituto di credito ha tuttavia facoltà di effettuare
sopralluogo sull’alloggio, al fine di stimarne il valore al
quale commisurare l’importo di mutuo concedibile. Il
beneficiario non può acquistare l’alloggio da discendenti o
ascendenti diretti in linea retta.
Costruzione.
La superficie utile abitabile dell’alloggio non può eccedere
mq.143. La superficie non residenziale computabile per la
determinazione della spesa massima ammissibile non può eccedere
mq.57; è consentito inoltre il realizzo di autorimesse o posti -
macchina per una superficie di mq. 18 o per una maggiore
superficie pari ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione. Per superficie utile abitabile si intende la
superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei
muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio
da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre. Sono
da considerare superfici non residenziali quelle relative a:
logge, balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici ed altri
locali a servizio delle residenze. Non sono considerate tali
quelle relative agli androni d’ingresso, ai porticati liberi e
pilotis, alle scale interne ed alle centrali termiche. Il
finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare
massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile
dall’Istituto di Credito entro il limite massimo di € 860 a mq.
Il limite massimo di costo è riferito alla superficie utile
aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali
ammissibili a finanziamento. Sono ammissibili a finanziamento
solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di
presentazione della domanda, nonché quelli in corso di
esecuzione limitatamente alle opere non ancora realizzate.
L’Istituto di Credito effettua la stima del valore di dette
opere.
Recupero.
Sono ammissibili a finanziamento agevolato i seguenti
interventi: a) interventi di manutenzione straordinaria, ossia
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
b) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia
quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
c) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica
e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Per gli
interventi predetti non sono previsti limiti di superficie. Gli
interventi di recupero consentono l’incremento delle superfici
preesistenti dell’organismo abitativo entro i limiti di
superficie prescritti per gli interventi di nuova costruzione.
Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare
massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile
dall’Istituto di credito. La spesa ammessa a finanziamento è
determinata dall’Istituto di Credito entro i seguenti massimali:
€ 383,73 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera
a); € 539 a mq. per gli interventi di cui alla precedente
lettera b); € 860 a mq. per gli interventi di cui alla
precedente lettera c). Sono ammissibili a finanziamento
solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di
presentazione della domanda, nonché quelli in corso di
realizzazione alla data di presentazione della domanda
limitatamente alle opere non ancora eseguite. L’Istituto di
credito effettua la stima di dette opere.
Il presente Avviso
Pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sarda, nonché sul seguente sito Internet:
http://www.regione.sardegna.it/lavpubb/bandindx.htm
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