Abitare IN Sardegna ti assiste in tutte le procedure finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalla L.R. 32/85, destinata a promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione, attraverso i seguenti interventi:
  • Costruzione in proprio;
  • Recupero in proprio;
  • Acquisto;
  • Acquisto con recupero.

Testo integrale della Legge:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

LEGGE REGIONALE 30.12.1985 N. 32 – FONDO PER L’EDILIZIA ABITATIVA

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE

 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - concede contributi per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa di abitazione

1. Finalità dell’intervento regionale. L’intervento della Regione è destinato a promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione, attraverso i seguenti interventi: a) costruzione in proprio; b) recupero in proprio; c) acquisto; d) acquisto con recupero.

2. Caratteristiche del finanziamento. Banche convenzionate. Il finanziamento consiste nella concessione di un mutuo da parte di uno degli Istituti di credito di seguito indicati: Banco di Sardegna - Sassari; Banca di Sassari - Sassari; Banca Intesa -Cagliari; Banca C.I.S. - Cagliari; Banca Unipol – Cagliari. L’importo di mutuo ammissibile ad agevolazione non può eccedere l’80% della spesa massima ammissibile. Tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario secondo le disposizioni impartite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del decreto legislativo n. 385 dell’1.9.1993. L’importo di mutuo agevolato deve essere altresì contenuto entro il tetto massimo di € 72.640. Il mutuo ha durata quindicennale o decennale e viene ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti (mutui a tasso fisso) o variabili (mutui a tasso variabile).

3. Misure e caratteristiche dell’agevolazione regionale. L’agevolazione regionale non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche destinate all’acquisto, alla costruzione o al recupero della casa. Il contributo regionale per il recupero secondario è invece cumulabile con il contributo per il recupero primario di cui all’art. 14 della L.R. 13.10.1998, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Esso consiste: a) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 50% e per 20 o 14 semestralità (rispettivamente per mutui quindicennali o decennali), per i percettori di reddito annuo fino a € 21.536. b) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 30% e per 20 o 14 semestralità (rispettivamente per mutui quindicennali e decennali) per i percettori di reddito annuo superiore a € 21.536. c) nella riduzione del tasso bancario d’interesse nella misura del 50% e per 20 o 14 semestralità (rispettivamente per mutui quindicennali o decennali), per interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate in zone classificate "A" dallo strumento urbanistico comunale. Negli interventi di acquisto con recupero, la quota di mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite del 50 per cento di quella destinata al recupero. Per gli interventi di costruzione in proprio e di recupero in proprio l’agevolazione regionale può insistere anche sugli interessi che maturano prima che il mutuo entri nella fase di ammortamento, per il periodo massimo di due anni. Per gli interventi di acquisto la stessa agevolazione è limitata al periodo intercorrente tra l’erogazione a saldo del mutuo e l’inizio dell’ammortamento. La Regione riconosce altresì il contributo per il periodo intercorrente tra la data di accollo di mutuo preesistente, o dell'atto unilaterale d'obbligo se non contestuale, e la chiusura del semestre. Nei mutui diretti a tasso fisso, la percentuale di riduzione è calcolata sul tasso di riferimento vigente alla data dell’atto di erogazione a saldo. Nei mutui diretti a tasso variabile la suddetta percentuale è invece calcolata in via definitiva sul minore dei due tassi tra quello di riferimento e quello d’ingresso vigenti alla data dell’erogazione a saldo. Nei casi di accollo di mutuo a tasso fisso, la percentuale di riduzione è calcolata sul minore dei due tassi tra quello al quale è stato a suo tempo regolato il mutuo e quello di riferimento vigente alla data dell' accollo. Nei casi di accollo di mutuo a tasso variabile, invece, la percentuale suddetta è calcolata in via definitiva sulla base del minor dei due tassi tra quello applicato al mutuo al momento dell'accollo e quello di riferimento vigente alla stessa data. Il tasso a carico del mutuatario risulterà determinato per differenza tra il tasso bancario che assiste il mutuo e la percentuale di riduzione praticata dalla Regione. Il piano di ammortamento-tipo del mutuo risultante a carico del mutuatario per effetto del concorso regionale sugli interessi, per il periodo di contribuzione regionale, è disponibile presso gli Uffici regionali e gli Istituti di credito. Negli interventi di acquisto, il contributo in conto interessi può essere corrisposto, in forma attualizzata, a titolo di contributo a fondo perduto. In tal caso il contributo si intende riferito a dieci o sette annualità a seconda che il mutuo corrispondente abbia durata rispettivamente quindicennale o decennale.

4. Ripartizione dei finanziamenti. I finanziamenti sono concessi indistintamente ai cittadini che ne facciano domanda senza limitazioni territoriali. La Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 30.12.1985, n.32, può ripartire su scala territoriale, per categorie di intervento e di operatori, i finanziamenti disponibili. La Giunta Regionale in caso di ridotte disponibilità finanziarie può riservare una percentuale dei finanziamenti disponibili non superiore al 15% a particolari categorie di beneficiari quali gli anziani, le giovani coppie, gli sfrattati e gli emigrati. Il 5% dei finanziamenti è destinato agli interventi di acquisto di immobili di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 9, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

5. Requisiti soggettivi dei richiedenti. I richiedenti il mutuo agevolato devono possedere i seguenti requisiti: a) reddito familiare annuo non superiore a € 35.894. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti nella documentazione fiscale più recente presentata, o posseduta, prima dell’inoltro della domanda alla Regione. Il reddito familiare così ottenuto è diminuito di € 517 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali. Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro dipendente questo, dopo la detrazione per i figli a carico, va calcolato al 60 per cento. Al reddito così ottenuto debbono essere quindi aggiunti gli eventuali altri (da lavoro autonomo, di impresa, ecc.). Per gli emigrati all’estero si prescinde dal requisito. Si prescinde altresì dal requisito per gli interventi di recupero e acquisto con recupero ubicati nelle zone "A" del Comuni ricompresi nel "Repertorio regionale dei centri storici" di cui all’art. 5 della L.R. 13.10.1998, n. 29; b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all’art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni; c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica, continuativamente da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo del quinquennio, concorrono i periodi di residenza all’estero o in altre Regioni d’Italia in qualità di emigrati. d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l’intervento. Il requisito non è richiesto per i lavoratori emigrati che intendono ristabilire la propria residenza in Sardegna; e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna. E’ considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’art.13 della legge 27 luglio 1978, n.392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato; f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni. Negli interventi di recupero secondario, il requisito si considera sussistente anche se l’interessato ha fruito per lo stesso alloggio di contributo per il recupero primario ai sensi dell’art. 14 della L.R. 13.10.1998, n. 29 e successive modifiche. Per i fini di cui alle precedenti lettere c) e d), si considerano emigrati (art. 2 L.R. n. 7/1991) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purchè abbiano almeno un genitore sardo e conservino la nazionalità italiana. I requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), e) ed f) sono riferiti all’intero nucleo familiare e debbono essere posseduti alla data dell’inoltro della domanda alla Regione. I rimanenti requisiti possono essere posseduti anche dal solo intestatario della domanda. Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli a carico agli effetti fiscali, nonché dal parente o affine entro il terzo grado non a carico, se contitolare di diritti reali sull’alloggio oggetto del beneficio. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio da oltre due anni nonchè, se conviventi per lo stesso periodo ed a carico agli effetti fiscali, gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.

6. Domanda di mutuo – Soggetti e modalità Le domande di mutuo possono essere presentate esclusivamente da persone fisiche le quali: - dispongano a titolo esclusivo della proprietà dell’area (se si tratta di interventi di costruzione) o dell’alloggio (negli interventi di recupero); - grazie all’intervento autorizzato, acquisiscano la proprietà dell’alloggio. Può presentare domanda solamente uno dei coniugi, o il convivente more uxorio. Può altresì presentare domanda altro componente il nucleo familiare che sia maggiorenne e non a carico di altri ai fini fiscali. Sono considerati beneficiari diretti delle agevolazioni i soggetti i quali, negli interventi di nuova costruzione o recupero, siano rispettivamente proprietari dell’area o dell’immobile e, negli interventi di acquisto, diventino proprietari dell’alloggio oggetto dell’intervento ammesso ad agevolazione. I nubendi che debbano contrarre matrimonio entro sei mesi dalla realizzazione dell’intervento possono presentare domanda come nucleo familiare già costituito. Non può presentare domanda il figlio a carico dei genitori agli effetti fiscali, ancorché con essi non convivente. La domanda di mutuo deve essere redatta su modello conforme a quello allegato al presente Avviso Pubblico ed inviata: - all’Istituto di credito mutuante, unitamente alla documentazione indicata al punto 6.B. - all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, Via S. Simone, 60 - Cagliari - solamente dopo che l’Istituto mutuante avrà rilasciato l’attestazione di positiva istruttoria preliminare. Tale attestazione deve quindi essere allegata alla domanda diretta alla Regione, unitamente alla rimanente documentazione indicata al punto 6.A.. I modelli di domanda sono a disposizione dei richiedenti: - presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale - Via S. Simone, 60 - Cagliari; - presso gli Istituti di Credito indicati nel precedente punto 2; - presso gli Uffici del Genio Civile di Sassari, Nuoro, Oristano; - presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all’estero, - sul seguente sito Internet: http://www.regione.sardegna.it/lavpubb/bandindx.htm La domanda diretta alla Regione deve essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice ed in bollo. Le domande presentate su modello non conforme a quello allegato al presente Avviso pubblico non sono valide. Le domande di mutuo prive dell’attestato bancario di definitiva istruttoria (cfr. punto 7) sono irricevibili. Il richiedente che non abbia utilizzato il nulla-osta ottenuto in esito a precedente domanda di mutuo non può presentare eventuale nuova domanda prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data della precedente. 6.A - Documentazione da allegare alla domanda diretta alla Regione. a) attestazione bancaria di definita istruttoria preliminare; b) certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva contestuale; c) certificato di stato civile o dichiarazione sostitutiva contestuale; d) certificato di cittadinanza italiana o di Stato estero membro della U.E., o dichiarazione sostitutiva contestuale; e) dichiarazione sostitutiva contestuale alla domanda attestante: 1. l’impossidenza di altro alloggio adeguato nel territorio della Sardegna ovvero la titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio o quota di alloggio inadeguato nello stesso territorio; 2. la situazione reddituale più recente propria e del proprio nucleo familiare; 3. l’assenza di precedenti agevolazioni in materia di edilizia residenziale; 4. la residenza anagrafica in Sardegna da almeno 5 anni. f) per il figlio o altro convivente non a carico: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contestuale alla domanda, attestante la condizione di soggetto non a carico di altri ai fini fiscali; g) per il convivente more uxorio: certificato storico di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva; h) per i nubendi: certificazione comunale attestante l’avvenuta pubblicazione di matrimonio ai sensi dell’art. 93 del codice civile, o dichiarazione sostitutiva contestuale; inoltre, per il nubendo cointestatario: autocertificazione attestante lo stato di famiglia anagrafico; i) per i cittadini extracomunitari: certificato della competente Autorità italiana attestante la regolarità della dimora in Italia ai sensi della vigente legislazione; j) per interventi effettuati in provincia diversa da quella di residenza: dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio; per i lavoratori autonomi, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o dall’Ufficio I.V.A., o autocertificazioni; k) per gli emigrati: autocertificazione attestante che l’emigrato è nato in Sardegna, risiede fuori del territorio regionale e conserva la cittadinanza italiana. Per i coniugi, discendenti e figli di cittadini di origine sarda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente è cittadino italiano e che è coniuge, discendente o figlio di cittadino di origine sarda. 6.B - Documentazione da inoltrare all’Istituto di credito, unitamente alla domanda, ai fini dell’istruttoria del mutuo.

Acquisto. a) planimetria dell’alloggio (possibilmente quella catastale); b) certificato catastale (possibilmente storico), con specificazione della categoria di classamento (se attribuita); c) fotocopia dell’originaria licenza o concessione edificatoria e del certificato di abitabilità (se prescritti all’epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967; d) eventuale compromesso di vendita - ovvero anche promessa unilaterale del venditore - con l’indicazione del prezzo richiesto;

Costruzione. a) intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione delle competenti autorità; b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti all’individuazione dell’immobile; c) relazione tecnico-descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari della costruzione, con indicazione della spesa presunta per la realizzazione dell'edificio, distinta nei capitoli (acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni esterne), con indicazione altresì delle disponibilità a fronte della spesa non coperta da mutuo; d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione).

Recupero. a) titolo di proprietà dell’immobile e progetto delle opere (di risanamento o ristrutturazione) da eseguire, munito del visto di approvazione delle competenti autorità (se prescritto); b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti alla individuazione dell’immobile; c) relazione tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con indicazione della spesa prevista, oppure computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa, con l’indicazione delle disponibilità a fronte della parte di spesa non coperta dal mutuo; d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione); e) certificazione comunale attestante che l’alloggio da recuperare è ubicato nella zona classificata "A" dallo strumento urbanistico comunale (per l’applicazione della maggiore agevolazione sugli interessi prevista dal precedente punto 3, lett.c).

7. Procedure e vincoli per l’assegnazione ed il mantenimento delle agevolazioni. L’Istituto di Credito prescelto procede, tenendo conto esclusivamente dell’ordine di presentazione delle domande, alla istruttoria delle richieste di mutuo sulla base della documentazione prevista dal precedente punto 6.B. Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l’Istituto rilascia al richiedente apposito attestato che l’interessato allegherà alla domanda da inviare alla Regione unitamente alla rimanente documentazione. L’attestato deve contenere l’indicazione della superficie utile e di quella non residenziale degli alloggi da costruire, della stima dei lavori da realizzare (costruzione e recupero) con l’applicazione dei parametri di costo indicati nel successivo punto 8 e dell’importo indicato nel compromesso di vendita, per gli alloggi da acquistare. L’attestato dovrà indicare, altresì, l’importo del mutuo concedibile. L’Assessorato dei Lavori Pubblici procede al rilascio del nulla osta di finanziamento tenuto conto della positiva istruttoria bancaria e previo accertamento della disponibilità finanziaria e del possesso, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso. La concessione dell’agevolazione è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie. Il nulla osta di finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula del contratto di mutuo e, negli interventi di acquisto ed acquisto con recupero, alla stipula del contratto di acquisto. Il nulla osta di finanziamento determina l’importo del mutuo ammesso ad agevolazione, nonchè la fascia di agevolazione attribuita al richiedente. Ottenuto il nulla osta da parte della Regione, l’Istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione del mutuo. Il nulla osta di finanziamento decade qualora: - gli atti di acquisto e/o di mutuo vengano stipulati da soggetti diversi da quelli indicati nel nulla osta di finanziamento; - gli atti di compravendita non vengano stipulati entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta; - i lavori di costruzione o di recupero non abbiano inizio entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta. L'Istituto procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli estremi dell'atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché l'importo di contributo spettante, anche per la quota pertinente al c.d. preammortamento tecnico. Qualora sia stata richiesta la corresponsione dell'agevolazione nella forma del contributo a fondo perduto, ricevuto il nulla-osta regionale, l'Istituto procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli estremi dell'atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché dell'importo di contributo spettante, anche per la quota pertinente al c.d. preammortamento tecnico. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, e comunque non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo la Regione autorizza l’Istituto a prelevare dal conto corrente vincolato il corrispondente importo e ad erogarlo a favore del mutuatario avente titolo entro i successivi dieci giorni. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'assunzione dell'obbligo, da parte dei beneficiari, a non cedere, non locare e ad abitare in maniera stabile e continuativa l’alloggio realizzato, recuperato o acquistato, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’acquisto dell’alloggio, o dall’erogazione a saldo del mutuo negli interventi di costruzione e recupero. Il mutuatario inoltre autorizza l’Istituto di credito al recupero, per conto della Regione, dell’importo di contributo non più spettantegli in conseguenza di estinzione del mutuo, di alienazione dell’alloggio, di decesso, o altra causa di cui l’Istituto venga a conoscenza. Tali obblighi possono essere assunti contestualmente all'atto di acquisto o di erogazione del mutuo, oppure in atto separato. Entro 60 giorni dalla data dell'acquisto dell'alloggio, o dell'ultimazione dei lavori qualora si tratti di interventi di costruzione o di recupero, l'interessato deve produrre alla Regione, a pena di decadenza, certificato delle vicende domiciliari, o corrispondente autocertificazione, attestanti l'avvenuto trasferimento della propria dimora abituale e della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto dell'intervento agevolato. Per il lavoratore emigrato in altre Regioni d'Italia, il termine per la presentazione della predetta documentazione è raddoppiato. Il lavoratore emigrato all’estero è dispensato, nel caso in cui debba prolungarvi la permanenza, dall’obbligo anzidetto, fermo restando il divieto di vendita dell’alloggio stesso. Per motivi gravi e sopravvenuti, la Regione può concedere la deroga al rispetto di tali obblighi ai sensi dell’art. 1 della L.R. 3.7.2003, n. 7. L'alienazione dell'alloggio comporta in ogni caso la restituzione, o l'interruzione, delle annualità di contributo non ancora maturate, ancorché lo stesso sia stato corrisposto nella forma del contributo a fondo perduto.

8. Caratteristiche degli interventi. Acquisto. Sono ammissibili a finanziamento agevolato solamente gli interventi i quali, alla data di inoltro della domanda di mutuo alla Regione, non sono ancora pervenuti alla stipula dell’atto pubblico di acquisto. L’alloggio non deve avere caratteristiche di lusso, né essere accatastato nelle categorie A1, A8 e A9. Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% dell’importo indicato nel contratto di compravendita. L’Istituto di credito ha tuttavia facoltà di effettuare sopralluogo sull’alloggio, al fine di stimarne il valore al quale commisurare l’importo di mutuo concedibile. Il beneficiario non può acquistare l’alloggio da discendenti o ascendenti diretti in linea retta.

Costruzione. La superficie utile abitabile dell’alloggio non può eccedere mq.143. La superficie non residenziale computabile per la determinazione della spesa massima ammissibile non può eccedere mq.57; è consentito inoltre il realizzo di autorimesse o posti - macchina per una superficie di mq. 18 o per una maggiore superficie pari ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre. Sono da considerare superfici non residenziali quelle relative a: logge, balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici ed altri locali a servizio delle residenze. Non sono considerate tali quelle relative agli androni d’ingresso, ai porticati liberi e pilotis, alle scale interne ed alle centrali termiche. Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile dall’Istituto di Credito entro il limite massimo di € 860 a mq. Il limite massimo di costo è riferito alla superficie utile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali ammissibili a finanziamento. Sono ammissibili a finanziamento solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda, nonché quelli in corso di esecuzione limitatamente alle opere non ancora realizzate. L’Istituto di Credito effettua la stima del valore di dette opere.

Recupero. Sono ammissibili a finanziamento agevolato i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; b) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; c) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Per gli interventi predetti non sono previsti limiti di superficie. Gli interventi di recupero consentono l’incremento delle superfici preesistenti dell’organismo abitativo entro i limiti di superficie prescritti per gli interventi di nuova costruzione. Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile dall’Istituto di credito. La spesa ammessa a finanziamento è determinata dall’Istituto di Credito entro i seguenti massimali: € 383,73 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera a); € 539 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera b); € 860 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera c). Sono ammissibili a finanziamento solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda, nonché quelli in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda limitatamente alle opere non ancora eseguite. L’Istituto di credito effettua la stima di dette opere.

Il presente Avviso Pubblico  è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, nonché sul seguente sito Internet: http://www.regione.sardegna.it/lavpubb/bandindx.htm